diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2200 del 21/03/1988 Cc. (dep. 21/06/1988) Rv. 178671 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - INOPPUGNABILITÀ - ECCEZIONE - APPELLABILITÀ EX ART. 272 BIS COD. PROC. PEN. - CONDIZIONI - FONDAMENTO - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - OPPOSIZIONE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA - APPELLABILITÀ DELL'ORDINANZA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-21
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178671-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - INOPPUGNABILITÀ - ECCEZIONE - APPELLABILITÀ EX ART. 272 BIS COD. PROC. PEN. - CONDIZIONI - FONDAMENTO - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - OPPOSIZIONE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA - APPELLABILITÀ DELL'ORDINANZA - CONFIGURABILITÀ.*

L'ordinanza del giudice istruttore che decide sull'istanza di sospensione del procedimento a norma dell'art. 19 cod. proc. pen. è, in via generale, insuscettibile di impugnazione, ma soggiace al mezzo dell'appello contemplato dall'attuale art. 272 bis cod. proc. pen. allorquando la soluzione della questione di stato si riferisca ad un reato per il quale sia stato emesso ed eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale dell'imputato. In tale ipotesi, infatti, l'eventuale sospensione del processo dipendente dalla pendenza della controversia sullo stato personale incide ineluttabilmente sulla sussistenza degli indizi di reità, necessari per il mantenimento della custodia cautelare. Ne consegue che in caso di bancarotta fraudolenta la sospensione che può essere giustificata dalla non manifesta infondatezza della opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, proposta ex art. 18 legge fall., ha la capacità di spiegare influenza negativa sull'indizio inerente alla esistenza di un soggetto imprenditore commerciale cui sia attribuibile la qualità (lo status) di fallito senza del quale il reato stesso di bancarotta non sarebbe configurabile e, quindi, l'ordinanza ex art. 19 cod. proc. pen. è soggetta ad appello. (V mass n 163823, Sezioni Unite).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)