Sez. 1, Sentenza n. 2135 del 14/07/1989 Cc. (dep. 31/10/1989) Rv. 182399 - 01
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - QUESTIONE RELATIVA A REATO PER CUI SIA STATO EMESSO PROVVEDIMENTO DI CATTURA - ORDINANZA REIETTIVA DELLA SOSPENSIONE - IMPUGNAZIONE - RIMEDIO ESPERIBILE.*
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - QUESTIONE RELATIVA A REATO PER CUI SIA STATO EMESSO PROVVEDIMENTO DI CATTURA - ORDINANZA REIETTIVA DELLA SOSPENSIONE - IMPUGNAZIONE - RIMEDIO ESPERIBILE.*
L'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione del giudizio penale ai sensi dell'art. 19 cod. proc. pen. è di regola inoppugnabile, a meno che la questione pregiudiziale attenga ad un reato per il quale sia stato emesso provvedimento di cattura, giacché in tale ipotesi essa potrebbe avere riflessi negativi su un atto riguardante la libertà personale e, come tale, suscettibile di impugnazione. Ne consegue che, poiché a norma dell'art. 272-bis cod. proc. pen. contro le ordinanze concernenti la scarcerazione dell'imputato, emesse dal tribunale anche in Sede dibattimentale è ammesso il ricorso per Cassazione, eguale mezzo di impugnazione deve ritenersi ammesso contro le ordinanze di rigetto della sospensione del giudizio, emesse dallo stesso giudice in provvedimenti con imputati in custodia cautelare. (V mass n 178671; (Conf mass n 163823).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)