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Sez. 1 - , Sentenza n. 18215 del 11/12/2018 Ud. (dep. 02/05/2019) Rv. 276527 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Assunzione d'ufficio di nuovi mezzi di prova - Diritto delle parti alla prova contraria - Condizioni di ammissibilità della richiesta - Indicazione.
Stato
decisa il 2018-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276527-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

In caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi degli artt. 507, 603 o 441, comma 5, cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, ma, perché la relativa richiesta sia ammissibile, e l'eventuale rigetto possa costituire motivo di doglianza in sede di legittimità, è necessario che la parte indichi specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di quella articolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)