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Sez. 3 - , Sentenza n. 17054 del 13/12/2018 Ud. (dep. 18/04/2019) Rv. 275904 - 02

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova - Diritto delle parti alla prova contraria - Sussistenza - Ammissibilità della prova richiesta – Condizioni – Vaglio ai sensi dell’art. 190 cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275904-02

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le parti hanno diritto a chiedere l'ammissione di prove contrarie, proponendo una domanda, assimilabile a quella di cui all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., la cui ammissibilità è subordinata al vaglio della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)