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Sez. 3, Sentenza n. 3925 del 05/07/1984 (Rv. 435878 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VENDITA DI UN FONDO COLTIVATO DA UNA PLURALITÀ DI AFFITTUARI, MEZZADRI O COLONI - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435878-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VENDITA DI UN FONDO COLTIVATO DA UNA PLURALITÀ DI AFFITTUARI, MEZZADRI O COLONI - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO.*

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, mentre la prelazione, in base alla espressa previsione del nono comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, deve essere esercitata congiuntamente da tutti gli aventi diritto (tranne coloro che vi abbiano rinunciato), l'Esercizio del riscatto, in difetto di analoga disposizione normativa, da parte di coloro che non intendano rinunciarvi (anche tacitamente, lasciando decorrere il termine all'uopo fissato), deve ritenersi consentito, sempre con riferimento all'intero fondo, sia congiuntamente, con unico atto, sia mediante una pluralità di Atti individuali, pure se indipendenti l'uno dall'altro. (V 1998/81, mass n 412706; (V 5352/80, mass n 409226).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)