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Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 14/02/1990 (Rv. 465351 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - CLAUSOLA STATUTARIA - DEVOLUZIONE AI SINDACI - QUALI PROBIVIRI - DELLE QUESTIONI IN MATERIA DI ESCLUSIONE DEI SOCI - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465351-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - CLAUSOLA STATUTARIA - DEVOLUZIONE AI SINDACI - QUALI PROBIVIRI - DELLE QUESTIONI IN MATERIA DI ESCLUSIONE DEI SOCI - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*

In Sede di interpretazione della clausola dello statuto di società cooperativa, la quale devolva ai sindaci, in veste di probiviri, questioni in materia di esclusione del socio, l'indagine, diretta a stabilire se si tratti o meno di arbitrato rituale, deve tenere conto, ove sia utilizzabile il criterio ermeneutico sussidiario di cui all'art. 1367 cod. civ. (principio della conservazione del contratto), che la previsione di un arbitrato rituale esporrebbe la clausola medesima ad Invalidità, non potendo essere assunta una posizione d'imparzialità da parte di organi sociali di nomina non necessariamente antecedente all'insorgere della lite. (V 1826/81, mass n 412516).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2527, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)