Sez. L, Sentenza n. 829 del 08/02/1986 (Rv. 444365 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONTRATTI COLLETTIVI - PRECISIONE DEI TERMINI DI DECADENZA NOTEVOLMENTE INFERIORE ALLA DURATA PREVISTA DALL'ART. 2113 COD. CIV. O CON DIVERSA DECORRENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONTRATTI COLLETTIVI - PRECISIONE DEI TERMINI DI DECADENZA NOTEVOLMENTE INFERIORE ALLA DURATA PREVISTA DALL'ART. 2113 COD. CIV. O CON DIVERSA DECORRENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Non è consentito all'autonomia contrattuale collettiva introdurre - in relazione all'Esercizio da parte del lavoratore di suoi diritti scaturenti dal rapporto - termini di decadenza che siano di durata notevolmente inferiore a quella prevista dall'art. 2113 cod. civ. (sei mesi) ovvero che decorrano nel corso del rapporto in difformità con il disposto di tale norma che invece ne fissa la decorrenza dalla cessazione del rapporto o dalla data successiva della rinuncia o della transazione. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto nulla la clausola posta dall'art. 27 CCNL 1 luglio 1975 per il personale dipendente da imprese di Assicurazione, clausola che comminava la decadenza del lavoratore dal diritto al compenso per lavoro straordinario non richiesto entro quattro mesi dalla data in cui se ne sarebbe dovuto effettuare il pagamento). (V 3737/85, mass n 441317; (V 1604/83, mass n 426446; (V 996/83, mass n 425765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)