Sez. L, Sentenza n. 20005 del 22/09/2010 (Rv. 614638 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi all'impresa, ex art. 8, comma 4 e 4 bis, legge n. 223 del 1991 - Assunzione di lavoratori già licenziati dalla medesima impresa nell'anno precedente - Riconoscimento dell'agevolazione - Condizioni - Destinazione del lavoratore ad una diversa qualifica rispetto a quella in precedenza ricoperta - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il riconoscimento dei benefici contributivi ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 4 bis, della legge n. 223 del 1991 a favore dell'impresa che assuma lavoratori in mobilità non spetta nell'ipotesi in cui l'assunzione riguardi un dipendente già licenziato dalla stessa impresa nell'anno precedente, salvo che il lavoratore non venga preso alle dipendenze per una diversa qualifica rispetto a quella ricoperta in precedenza, dovendosi ritenere che, in tale evenienza, non operi il diritto di precedenza previsto dall'art. 15 della legge n. 264 del 1949, la cui sussistenza è ostativa al godimento dell'agevolazione.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)