Sez. L, Sentenza n. 6349 del 18/07/1987 (Rv. 454620 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - PENSIONI EROGATE DAL FONDO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITÀ - REGIME PEREQUATIVO PIÙ FAVOREVOLE PURE CON RIFERIMENTO ALLE PENSIONI DECORRENTI DA DATA ANTERIORE AL PRIMO GENNAIO 1978 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - PENSIONI EROGATE DAL FONDO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITÀ - REGIME PEREQUATIVO PIÙ FAVOREVOLE PURE CON RIFERIMENTO ALLE PENSIONI DECORRENTI DA DATA ANTERIORE AL PRIMO GENNAIO 1978 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La perequazione automatica delle pensioni - originariamente prevista (dagli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160) per l'Assicurazione generale obbligatoria e successivamente estesa (ai sensi dell'art. 1 DL 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41), con decorrenza dall'1 gennaio 1978, anche alle gestioni obbligatorie integrative, sostitutive od esonerative dell'Assicurazione generale - trova applicazione anche alle pensioni del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestione delle imposte di consumo, ancorché regolato da un più favorevole regime perequativo, pure con riferimento alle pensioni decorrenti da data anteriore all'1 gennaio 1978, essendo stato generalizzato il suddetto regime perequativo per evitare disparità di trattamento tra i diversi pensionati. (V Corte cost n 349 del 1985; (V 2199/87, mass n 451430).*
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)