Sez. L, Sentenza n. 1826 del 29/03/1979 (Rv. 398202 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI - SOSTITUZIONE PROCESSUALE EX ART 81 COD PROC CIV DEGLI ORGANISMI INTERMEDI RISPETTO A QUELLI PIU PERIFERICI - ESCLUSIONE - RICORSO DI TALI ORGANISMI INTERMEDI - IMPROPONIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - DEGLI ORGANISMI LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI - SOSTITUZIONE PROCESSUALE EX ART 81 COD PROC CIV DEGLI ORGANISMI INTERMEDI RISPETTO A QUELLI PIU PERIFERICI - ESCLUSIONE - RICORSO DI TALI ORGANISMI INTERMEDI - IMPROPONIBILITA.*
L'art 28 dello statuto dei lavoratori, nel riconoscere la legittimazione ad agire nello speciale procedimento di repressione di attivita antisindacale agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, ha inteso far riferimento all'articolazione piu periferica che l'associazione medesima abbia nella propria struttura, come tale piu vicina alle concrete situazioni di lavoro che debbono essere tutelate. Esclusa, quindi, la possibilita di una sostituzione processuale che l'art 28 dello statuto non prevede in deroga all'art 81 cod proc civ, ove risulti che, essendovene uno piu periferico, abbia invece agito in giudizio un organismo intermedio dell'associazione sindacale, la carenza in esso della legittimazione ad agire comporta la dichiarazione di improponibilita del ricorso da esso presentato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)