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Sez. L, Sentenza n. 7368 del 08/08/1997 (Rv. 506589 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Legittimazione attiva - Organismi locali o nazionali di confederazioni nazionali - Esclusione - Delimitazione della legittimazione ex art. 28 legge n. 300 del 1970 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506589-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

A norma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), che attribuisce la legittimazione attiva per il procedimento di repressione della condotta antisindacale agli "organismi locali delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse", sono privi di legittimazione gli organismi locali o nazionali delle confederazioni sindacali, in quanto non incardinati in un sindacato di categoria nazionale ed anche privi di interesse ad agire, non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria. D'altra parte, consentirebbe una facile elusione delle finalità perseguite dal legislatore consentire ad un sindacato di dimensione locale di acquisire la legittimazione in base alla mera adesione ad una confederazione intercategoriale a carattere nazionale. Nè, come confermano le pronunce della Corte costituzionale in materia (cfr. le sentenze n. 54 del 1974 e 334 del 1988), può sospettarsi di illegittimità costituzionale la scelta del legislatore di riservare a soggetti collettivi particolarmente qualificati lo strumento processuale in questione, senza sottrazione degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale agli altri soggetti.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)