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Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007 Ud. (dep. 25/01/2008) Rv. 239187 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Formazione del fascicolo del dibattimento in assenza di contraddittorio delle parti - Impossibilità assoluta del difensore di partecipare all'udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento - Nullità a regime intermedio - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239187-01

UDIENZA PRELIMINARE - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE

L'art. 431 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 26 della L. 16 dicembre 1999 n. 479, richiede l'osservanza del contraddittorio nella formazione del fascicolo per il dibattimento e postula che la violazione della disciplina debba essere sanzionata con una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.. Pertanto sussiste tale tipo di invalidità nell'ipotesi in cui l'udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento sia tenuta nonostante la documentata impossibilità del difensore dell'imputato di parteciparvi per legittimo impedimento. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto insussistente la predetta nullità, in considerazione della mancanza di prova di un impedimento assoluto del difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)