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Sez. 5, Sentenza n. 19473 del 10/01/2007 Ud. (dep. 18/05/2007) Rv. 236633 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Formazione del fascicolo del dibattimento in assenza di contraddittorio delle parti - Nullità ex art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236633-01

UDIENZA PRELIMINARE - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE

Non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen.. Ne deriva che la formazione del detto fascicolo non si cristallizza con l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. ma con la fine della discussione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e comunque l'eventuale erroneo inserimento di un atto assunto in violazione di specifici divieti probatori non preclude l'eccezione in ordine all'inutilizzabilità dell'atto a fini di prova, la quale è sempre rilevabile, anche d'ufficio, ex art. 191 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)