Sez. 3, Sentenza n. 2849 del 07/05/1982 (Rv. 420732 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - OMISSIONE - NULLITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI CON IL RITO ORDINARIO - ESCLUSIONE - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE D'APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - OMISSIONE - NULLITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI CON IL RITO ORDINARIO - ESCLUSIONE - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Qualora il tribunale, investito di una controversia soggetta al rito del lavoro, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 abbia, per la pronunzia della sentenza, continuato ad applicare le norme ordinarie senza disporre la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 426, non si determina alcuna nullità degli Atti compiuti in osservanza delle Disposizioni processuali comuni, sia perché mancano espresse previsioni di legge in tal senso, sia perché questi Atti sono muniti dei requisiti idonei al raggiungimento dello scopo, talché residua solo l'Obbligo del giudice di appello di provvedere alla trasformazione, suddetta, in applicazione dell'art. 439 cod. proc. civ.. (V 5420/80, mass n 409295; (V 3519/80, mass n 407355).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)