Sez. L, Sentenza n. 5420 del 09/10/1980 (Rv. 409295 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - NUOVO RITO DEL LAVORO - OMESSA APPLICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - NUOVO RITO DEL LAVORO - OMESSA APPLICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 409 cod proc civ le controversie in tema di rapporto agrario, salva la Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, devono, nei casi previsti dalle leggi disciplinanti la materia, essere trattate e decise secondo le norme processuali del lavoro, ma la nullita derivante dalla diversita del rito applicato e di ordine relativo e puo essere sanata quando, con il pieno svolgimento del contraddittorio e l'Esercizio del diritto di difesa, sia raggiunto lo scopo obiettivo assegnato all'atto dall'ordinamento (art 156, comma terzo, cod proc civ) o, comunque, la relativa eccezione non sia stata proposta, a pena di decadenza, nella prima difesa o istanza successiva al compimento dell'atto stesso (art 157 cod proc civ). (V 4226/79, mass n 400747; (V 4795/78, mass n 394476; (V 5706/77, mass n 389224).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 2, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)