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Sez. L, Sentenza n. 1571 del 08/03/1986 (Rv. 444947 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - CESSAZIONE - RECESSO - NECESSITÀ - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444947-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - CESSAZIONE - RECESSO - NECESSITÀ - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*

Il potere conferito dal lavoratore al Sindacato cessa soltanto con il venir meno del rapporto associativo costituitosi con la iscrizione del lavoratore al Sindacato stesso e, pertanto, salvo che lo statuto di quest'ultimo non preveda il venir meno della della rappresentanza sindacale per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il nuovo contratto collettivo vincola il lavoratore iscritto anche se è cessato il rapporto di lavoro, sempre che quel contratto contenga una clausola che si riferisca (in ragione della sua efficacia retroattiva, quale prevista dalle parti) all'epoca in cui il lavoratore era in servizio. (V 4024/80, mass n 407939; (V 5281/78, mass n 395053).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)