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Sez. L, Sentenza n. 4024 del 26/06/1980 (Rv. 407939 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - SOGGETTI - ASSOCIAZIONI STIPULANTI - POTERE DI RAPPRESENTANZA DEL LAVORATORE DA PARTE DEL SINDACATO STIPULANTE - CESSAZIONE - CONDIZIONI - INESISTENZA DI CLAUSOLA STATUTARIA PREVEDENTE LA CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE IN CONSEGUENZA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO - NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO - VINCOLATIVITA PER IL LAVORATORE ISCRITTO ANCHE IN IPOTESI DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO 4 MAGGIO 1973 PER I METALMECCANICI DELLE AZIENDE A PARTECIPAZIONE STATALE).*
Stato
decisa il 1980-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407939-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - SOGGETTI - ASSOCIAZIONI STIPULANTI - POTERE DI RAPPRESENTANZA DEL LAVORATORE DA PARTE DEL SINDACATO STIPULANTE - CESSAZIONE - CONDIZIONI - INESISTENZA DI CLAUSOLA STATUTARIA PREVEDENTE LA CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE IN CONSEGUENZA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO - NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO - VINCOLATIVITA PER IL LAVORATORE ISCRITTO ANCHE IN IPOTESI DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO 4 MAGGIO 1973 PER I METALMECCANICI DELLE AZIENDE A PARTECIPAZIONE STATALE).*

Il potere di rappresentanza attribuito dal lavoratore al proprio Sindacato per la stipulazione di un contratto collettivo cessa soltanto con il venir meno del rapporto associativo, costituitosi con la iscrizione del lavoratore al Sindacato. Pertanto, qualora lo statuto dell'associazione sindacale non preveda il venir meno della rappresentanza sindacale per effetto della risoluzione del rapporto lavorativo, il nuovo contratto collettivo vincola il lavoratore iscritto anche se e cessato il rapporto di lavoro, sempre che contenga una clausola di retrodatazione che lo renda applicabile totalmente o parzialmente al lavoratore non piu in servizio. (applicazione del principio in tema del CCNL 4 maggio 1973 per i dipendenti da aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, avente effetto dall'1 gennaio 1973, ritenuto applicabile ad un lavoratore che aveva cessato il suo rapporto di lavoro dopo la predetta data, ma prima della stipulazione del contratto). (V 5281/78, mass n 395053).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2079, Contr. Coll. 04/05/1973

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)