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Sez. L, Sentenza n. 5281 del 15/11/1978 (Rv. 395053 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DA PARTE DI UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE - APPLICABILITA DI TALE CONTRATTO AL LAVORATORE ISCRITTO A DETTA ASSOCIAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395053-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DA PARTE DI UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE - APPLICABILITA DI TALE CONTRATTO AL LAVORATORE ISCRITTO A DETTA ASSOCIAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il lavoratore che sia iscritto ad una associazione sindacale e cosi abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all'applicazione delle Disposizioni contenute in tale contratto anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro e terminato, ove le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto collettivo senza alcuna distinzione fra dipendenti in servizio o non piu in servizio alla data della stipulazione. (applicazione del principio in tema di contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti da aziende metalmeccaniche del 3 aprile 1973 avente effetti dall'1 gennaio 1973, ritenuto applicabile ad un lavoratore che aveva cessato il suo rapporto di lavoro in data 21 marzo 1973). (V 3372/74, mass n 371880).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Contr. Coll. 03/04/1973

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)