Sez. 1, Sentenza n. 5543 del 05/06/1999 (Rv. 527106 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di primo grado - Svolgimento sotto la disciplina del d.P.R. n. 636/72 - Divieto di nuove eccezioni dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale - Operatività - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto di fronte alla Commissione Tributaria di primo grado sotto la disciplina della legge anteriore (D.p.R. 26 ottobre 1972 n. 636), dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale possono proporsi nuove eccezioni senza che vi osti il divieto di cui al secondo comma dell'art. 57 del D.L.G 30 dicembre 1992 n. 546, atteso che l'art. 79 del citato D.L.G espressamente sancisce che "le disposizioni di cui all'art. 57, comma secondo", cioè quelle che ostano alla proposizione di nuove eccezioni in secondo grado, "non si applicano ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati dinanzi alla commissione regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)