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Sez. L, Sentenza n. 4849 del 27/02/2009 (Rv. 607166 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Mancata valutazione delle risultanze processuali - Precisazione della risultanza non valutata - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607166-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. (Nella specie, relativa all'accoglimento, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, dell'istanza di distrazione delle spese da parte del procuratore del debitore intervenuto all'udienza, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha disatteso il motivo di ricorso del creditore procedente, atteso che, in difetto di una completa trascrizione delle risultanze processuali, non risultava nè la dedotta qualità di mero domiciliatario del difensore presente all'udienza, nè, comunque, la mancanza della dichiarazione di sostituzione del difensore nominato con la comparsa di costituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)