Sez. 1, Sentenza n. 6423 del 06/12/1984 (Rv. 438009 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REALE - DISTINZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REALE - DISTINZIONE.*
L'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa dall'effettivo titolare può realizzarsi o con la interposizione reale o con l'interposizione fittizia, la cui differenza poggia sul fatto che, nel primo caso, si ha trasferimento valido ed efficace a favore della persona interposta sul presupposto che quest'ultima sia obbligata ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario del rapporto, mentre il secondo rientra nello schema del negozio simulato, con la particolarità che la divergenza fra situazione reale e situazione apparente non riguarda l'aspetto oggettivo ma quello soggettivo, derivante da una intesa fra le parti, l'interponente e l'interposto, in base alla quale figura come contraente un soggetto che è, in realtà, estraneo alla pattuizione. (V 5789/82, mass n 423535; (V 4809/79, mass n 401414).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)