Sez. 3, Sentenza n. 4807 del 19/09/1979 (Rv. 401414 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REQUISITI - MANCATA PARTECIPAZIONE DELLA CONTROPARTE ALL'ACCORDO SIMULATORIO - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REQUISITI - MANCATA PARTECIPAZIONE DELLA CONTROPARTE ALL'ACCORDO SIMULATORIO - CONSEGUENZE.*
Si versa in tema di simulazione soggettiva per interposizione fittizia allorche sia dedotta l'esistenza di un accordo simulatorio fra l'interponente, l'interposto e l'altro contraente, non quando sia allegata una semplice intesa fra i primi due, senza la partecipazione della controparte del negozio, per fare apparire come contraente l'interposto. In tal caso, infatti, non avendo l'altra parte del contratto partecipato all'intesa fra interponente ed interposto, quest'ultimo stipula con il terzo come contraente effettivo ed acquista percio i diritti nascenti dal negozio, sebbene, in forza dell'intesa predetta, sia tenuto a riversarli all'interponente. (Conf 1891/74, mass n 370104; (Conf 1954/73, mass n 365050; (Conf 1682/72, mass n 358557; (Conf 1187/72, mass n 357653).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)