Sez. L, Sentenza n. 8641 del 12/04/2010 (Rv. 613419 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Condotta del lavoratore - Gravità - Considerazione dei profili oggettivi e soggettivi - Necessità - Fattispecie relativa a prelievo indebito da un conto corrente da parte di dipendente bancario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore deve essere valutata nel suo contenuto obbiettivo, con specifico riferimento alla natura e alla qualità del rapporto, al particolare vincolo di fiducia che esso implica per la posizione rivestita nel suo ambito dal prestatore di lavoro, al grado di affidamento richiesto per le mansioni ricoperte, nonché nella sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che l'hanno determinato e alla intensità dell'elemento volitivo, che deve essere riferito anche all'ambito della relazione lavorativa e non solo ai profili meramente interiori. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dipendente bancario, il quale, falsificando la firma della propria fidanzata sul presupposto del consenso di quest'ultima, aveva effettuato un prelievo indebito da un conto bancario, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha annullato la decisione di merito che non solo aveva omesso ogni considerazione sui profili oggettivi, ossia sul ruolo ricoperto dal dipendente e sul correlato grado di affidamento richiesto dalla specifica posizione lavorativa ricoperta, ma anche sul piano soggettivo aveva preso in considerazione esclusivamente il profilo interno relativo alla relazione extralavorativa del lavoratore, del tutto ignorando l'aspetto prognostico del giudizio da formulare sulla potenziale futura compromissione dell'idoneità dello stesso all'esatto adempimento delle obbligazioni con la banca).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)