Sez. U - , Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020 (Rv. 660009 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Notificazione telematica del ricorso - Mancata attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso - Tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico con l’attestazione mancante - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Nel giudizio in cassazione, la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 19 com. 1 lett. B, Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)