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Sez. U - , Sentenza n. 10266 del 27/04/2018 (Rv. 648132 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Deposito telematico - Inammissibilità - Conseguenze - Deposito di copie analogiche - Attestazione di conformità - Necessità.
Stato
decisa il 2018-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648132-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, cui - ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 6, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 19/01/2016

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)