Sez. 1, Sentenza n. 12537 del 26/08/2002 (Rv. 557101 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimenti del giudice delegato - Reclamo al tribunale - Proposizione oltre l'anno dalla pubblicazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
In tema di fallimento, i reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato vanno proposti al tribunale, indipendentemente dalla relativa notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, giusta disposto dell'art. 327 cod. proc. civ., norma il cui ambito di applicazione deve ritenersi esteso anche alla materia fallimentare con riguardo ai provvedimenti decisori del giudice delegato ovvero del tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)