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Sez. 1, Sentenza n. 375 del 17/01/1998 (Rv. 511654 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Decreto di liquidazione del compenso e decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione di un ulteriore compenso al curatore - Impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1998-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511654-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

Il ricorso straordinario per Cassazione contro i decreti di carattere decisorio e definitivo del tribunale fallimentare (quali quelli in tema di liquidazione del compenso al curatore, ovvero di rigetto dell'istanza di liquidazione di ulteriore compenso avanzata da quest'ultimo) deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nel termine di sessanta giorni dal deposito in cancelleria del decreto stesso e, comunque, non oltre il termine di un anno (maggiorato del periodo feriale) dalla pubblicazione del provvedimento, costituendo la norma di cui all'art. 327 cod. proc. civ. espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 247 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)