Sez. L, Sentenza n. 4116 del 14/07/1979 (Rv. 400622 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Le formalita ed il procedimento previsti per le sanzioni disciplinari dall'art 7 dello statuto dei lavoratori sono applicabili esclusivamente alle sanzioni cosiddette conservative, non incidenti cioe sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, e non anche, pertanto, al licenziamento in tronco per motivi disciplinari. (Conf 3845/78, mass n 393411; (Conf 4724/77, mass n 383468).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)