Sez. 2, Sentenza n. 36942 del 13/03/2002 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 227317 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Estorsione "contrattuale" - Minaccia di esercitare un diritto - Rilevanza - Presupposti - Accertamento da parte del giudice - Criteri - Indicazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE
In tema di "estorsione contrattuale" la minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell'illiceità soltanto quando è diretta ad ottenere un profitto ingiusto, e dunque non una qualsiasi controprestazione, ma un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi "contra ius", diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato. (La Corte ha precisato ulteriormente che al fine della configurazione del reato è dunque necessario che il giudice valuti in modo completo e coerente le pretese contrapposte delle parti ed accetti che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato e concretamente azionabile, mediante un apprezzamento di fatto che, ove sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)