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Sez. 1, Sentenza n. 18224 del 21/12/2002 (Rv. 559372 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Superamento del termine - Facoltà dell'appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto - Presupposto - Legittimità della sospensione.
Stato
decisa il 2002-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559372-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso in cui la sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 30, secondo comma, prima parte del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, superi i termini per la medesima prevista, l'appaltatore ha la scelta tra lo scioglimento del contratto o la sua prosecuzione con diritto alla rifusione dei danni derivanti dal prolungamento della sospensione, ove l'amministrazione si opponga allo scioglimento. Ma l'applicazione della richiamata disposizione e l'opzione dell'appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto si riferiscono solo a sospensioni legittime, dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità, non già alla protrazione illegittima della sospensione, verificatasi per fatto colposo addebitabile ad uno dei contraenti.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1064 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)