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Sez. U, Sentenza n. 2376 del 23/08/1973 (Rv. 365726 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO - FORMA - PROCEDIMENTO AUTONOMO - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
Stato
decisa il 1973-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365726-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO - FORMA - PROCEDIMENTO AUTONOMO - SOGGETTI LEGITTIMATI.*

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che pur non essendo un mezzo di impugnazione si propone alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le forme del ricorso ordinario a norma degli artt 364 e segg cod proc civ, da luogo ad un procedimento autonomo, sebbene incidentale rispetto a quello che ne costituisce il presupposto. Con riguardo ai soggetti legittimati, l'autonomia del suddetto procedimento richiede di circoscriverne la verifica alla capacita processuale delle parti ed alla rappresentanza procuratoria ad essi pertinente, senza alcun riferimento ai titoli di legittimazione ad causam rilevanti per il giudizio di merito. Entro tali limiti la legittimazione a proporre l'istanza di regolamento di Competenza spetta a coloro che, nel procedimento principale hanno assunto (mediante la contestazione della lite) la qualita di parte. (V 3621/71, mass n 355339).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)