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Sez. 1, Sentenza n. 12507 del 21/05/2010 (Rv. 613145 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Garanzia reale prestata dal terzo successivamente all'insorgenza del debito garantito - Mancanza di corrispettivo - Atto a titolo gratuito - Configurabilità - Conseguenze - Fallimento del garante - Inefficacia dell'atto ex art.64 della legge fall. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613145-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO

La garanzia reale (nella specie un'ipoteca) prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito. Ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto esula dalla previsione dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di revocatoria delle garanzie a titolo oneroso, e resta soggetto, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dal precedente art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)