Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 20/05/1985 (Rv. 440779 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLI GRATUITI - ATTO DI COSTITUZIONE DI GARANZIA (REALE O PERSONALE) CONTESTUALMENTE AL SORGERE DEL CREDITO GARANTITO - INOPPONIBILITÀ AI CREDITORI - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE PREVISTA DALL'ART. 2901 COD. CIV..*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLI GRATUITI - ATTO DI COSTITUZIONE DI GARANZIA (REALE O PERSONALE) CONTESTUALMENTE AL SORGERE DEL CREDITO GARANTITO - INOPPONIBILITÀ AI CREDITORI - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE PREVISTA DALL'ART. 2901 COD. CIV..*
Fra gli Atti a titolo gratuito, per i quali l'art. 64 della legge fallimentare prevede l'inopponibilità ai creditori, ove compiuti dal fallito nei due anni antecedenti all'instaurazione della procedura concorsuale, non può includersi l'atto di Costituzione di garanzia (reale o personale) in via contestuale al sorgere del credito garantito, ancorché essa venga prestata in favore di un debito altrui e senza corresponsione di un compenso da parte del debitore, in quanto l'atto medesimo ha natura onerosa, e resta quindi, efficace nei confronti della massa a meno che non venga revocato a norma dell'art. 67 secondo comma della citata legge. La presunzione di onerosità della garanzia per debito altrui contestuali al credito garantito, fissata dall'art. 2901 cod. civ. in tema di revocatoria ordinaria, deve infatti ritenersi espressione di un principio operante pure nell'ambito della procedura fallimentare, in considerazione della identità di "ratio", poiché la prestazione della garanzia si inserisce in una complessiva ed unitaria operazione con legame di sinallagmaticità rispetto alla concessione del credito da parte del garantito, che ne costituisce la controprestazione. (V 1009/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)