Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 31/05/1971 (Rv. 352100 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PERSONE TRASPORTATE - APPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE DI COLPA - NEI CONFRONTI DEL PROPRIO CONDUCENTE - ESCLUSIONE - NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONDUCENTE - AMMISSIBILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PERSONE TRASPORTATE - APPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE DI COLPA - NEI CONFRONTI DEL PROPRIO CONDUCENTE - ESCLUSIONE - NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONDUCENTE - AMMISSIBILITA.*
Nel caso di scontro di veicoli, la presunzione di responsabilita per i danni alle persone trasportate da uno di essi non opera nei confronti del rispettivo conducente, ma ben puo essere invocata nei confronti del conducente dell'altro veicolo, rispetto al quale i soggetti da altri trasportati vanno considerati come comuni utenti della strada. (V 3322'69, mass n 343372).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)