Sez. 3, Sentenza n. 17439 del 31/07/2006 (Rv. 592670 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Nuove prove testimoniali - Ammissibilità - Condizioni - Indispensabilità della prova - Valutazione - Motivazione relativa - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
La richiesta di ammissione di nuove prove in appello, ex art. 345 cod. proc. civ., è sottoposta al vaglio del giudice di merito, che le ammetterà solo ove indispensabili al fini del decidere; il potere di apprezzamento di tale necessario presupposto di ammissibilità della prova non è però del tutto discrezionale ma deve essere esercitato secondo criteri logici che il giudice ha il dovere di indicare e che possono essere oggetto di censura in sede di legittimità nei limiti della rilevabilità del vizio di omessa, irrazionale o contraddittoria motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto non provato nel suo esatto ammontare il danno patrimoniale subito per la riparazione di una autovettura danneggiata in uno scontro stradale senza pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale formulata nell'atto di appello, con articolati specifici relativi alla consistenza dei danni riportati dal veicolo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)