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Sez. 2, Sentenza n. 3427 del 18/11/1972 (Rv. 361288 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI PRONUNCIARE SULLE SPESE DEL DOPPIO GRADO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361288-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI PRONUNCIARE SULLE SPESE DEL DOPPIO GRADO - SUSSISTENZA.*

La sentenza di appello, la quale, per qualunque motivo rimetta la causa al primo giudice, conclude il giudizio di secondo grado e deve, quindi, contenere la pronuncia sulle spese dei due gradi del giudizio. (Conf 2028'69, mass n 341277: 657'68, mass n 331832).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)