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Sez. 2, Sentenza n. 2028 del 09/06/1969 (Rv. 341277 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI PRONUNCIARE SULLE SPESE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341277-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI PRONUNCIARE SULLE SPESE - SUSSISTENZA.*

La sentenza di appello che, per qualunque motivo, rimetta la causa davanti al giudice di primo grado, conclude il giudizio di secondo grado e deve, quindi, contenere la pronunzia sulle spese giudiziali. (V.2122-68, massima n.334288 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)