Sez. 3, Sentenza n. 914 del 21/03/1969 (Rv. 339298 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
Alla procedura di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ. puo farsi ricorso, con esclusione dell'esperimento dei comuni gravami, ogni qualvolta l'errore materiale non sia conseguenza di un'inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, ma di una svista del giudice nella compilazione della sentenza, che non tocchi il contenuto stesso della decisione e non esiga per la sua identificazione una nuova valutazione di fatto. (V. 1015-68, mass. 332430 595-67, mass. 326578).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)