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Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 23/10/1970 (Rv. 348237 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - OMISSIONE MATERIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348237-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - OMISSIONE MATERIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

E soggetta al rimedio della correzione ai sensi dell'art 287 cod proc civ ogni omissione materiale che sia emendabile mediante semplice trasfusione nel dispositivo di una pronuncia adottata nella motivazione o in relazione alla quale non sia necessaria alcuna attivita decisoria.(nella specie la sentenza impugnata pur riconoscendo in motivazione il diritto di una parte ad ottenere in rivalsa dalla controparte la meta del compenso corrisposto al sequestratariò custode, ha poi omesso di statuire su questo punto nel dispositivo. (V 1481'69, mass n 340293 914'69, mass n 339298).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)