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Sez. 1, Sentenza n. 7832 del 23/09/1994 (Rv. 487868 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione - Giudizio - Aspetti non regolati dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1994-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487868-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa è disciplinato, per gli aspetti non regolati dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dalle norme poste per il processo pretorile ordinario, alle quali occorre far ricorso per desumere la disciplina delle parti non regolate dai citati articoli, fra le quali va incluso anche l'art. 309 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)