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Sez. 5, Sentenza n. 13343 del 28/06/2016 (Rv. 640169 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Alienazione nel quinquennio e nuovo acquisto entro l'anno - Mantenimento del beneficio - Condizioni - Necessità di trasferire la residenza nel nuovo immobile - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640169-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie "prima casa", come si desume dal tenore letterale dell'art. 1, nota II bis, n. 4, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, il contribuente che, venduto, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, l'immobile per il quale abbia usufruito dei benefici, ne abbia poi acquistato un altro entro un anno dall'alienazione, può conservare l'agevolazione solo se trasferisca la propria residenza nel nuovo immobile, giustificandosi la differenza rispetto alla prima compravendita, relativamente alla quale è sufficiente stabilire la residenza nel comune ove è ubicato il bene, attesa l'intenzione del legislatore di non favorire operazioni meramente speculative.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)