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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3713 del 13/02/2017 (Rv. 643208 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Rivendita e nuovo acquisto - Destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale - NecessitĂ  del dato anagrafico e non meramente fattuale.
Stato
decisa il 2017-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643208-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali cd. "prima casa", ai fini dell'applicazione dell'art. 1, nota II bis, comma 4, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui il contribuente che non voglia perdere il benficio, pur avendo venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, deve procedere entro un anno dall'alienazione all'acquisto di altro immobile, il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, spese condominiali e utenze) in luogo della certificazione anagrafica.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)