Sez. L, Sentenza n. 5116 del 30/03/2012 (Rv. 621604 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Tempestività dell'adozione - "Spatium deliberandi" fissato dalla contrattazione collettiva - "Dies a quo" in caso di richiesta di audizione del lavoratore - Individuazione - Giorno dell'audizione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di potere disciplinare del datore di lavoro, qualora la contrattazione collettiva fissi uno "spatium deliberandi" per l'adozione della sanzione e il lavoratore incolpato faccia richiesta di audizione personale, la tempestività dell'irrogazione deve essere valutata con riferimento all'audizione, o al giorno fissato per l'audizione, atteso che solo da questo momento il datore di lavoro può valutare le eventuali giustificazioni e determinarsi circa l'adozione del provvedimento. (Principio affermato riguardo all'art. 194 del c.c.n.l. del 2 luglio 2004 per i dipendenti della distribuzione cooperativa).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 02/07/2004 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)