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Sez. 6, Sentenza n. 45075 del 02/10/2014 Ud. (dep. 30/10/2014) Rv. 260666 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Limitazione ai capi o punti della decisione già indicati nell'originario atto di impugnazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260666-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI

I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti di appello con cui era stata prospettata la sussistenza delle condizioni per ritenere l'imputato non punibile per errore sul fatto che costituisce il reato, ai sensi dell'art. 47, cod. pen., dopo che, nell'originario atto di impugnazione, erano stati dedotti motivi concernenti l'elemento materiale del reato, ed era stata sollecitata, nelle conclusioni, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste" ovvero, in subordine, e senza addurre argomentazioni pertinenti in proposito, "perché il fatto non costituisce reato").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)