Sez. 3, Sentenza n. 25434 del 22/09/2015 Ud. (dep. 20/06/2016) Rv. 267450 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Perizia pschiatrica sulla capacità d'intendere e di volere - Richiesta formulata nel corso del giudizio di appello - Assenza di specifico motivo di gravame sul punto - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE
Nel giudizio di appello, è ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato anche nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame, in quanto l'accertamento dell'idoneità intellettiva e volitiva dell'imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d'ufficio dal giudice di merito allorquando ci siano elementi per dubitare dell'imputabilità. (Fattispecie in cui la questione era stata dedotta con un motivo nuovo, non inerente nè funzionalmente connesso ai punti della decisione di primo grado investiti dall'impugnazione principale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)