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Sez. 6, Sentenza n. 36539 del 22/05/2025 Ud. (dep. 10/11/2025) Rv. 288927-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Valutazioni espresse in sede cautelare - Effetti - Vincolatività per il giudice di merito - Esclusione - Obbligo qualificato di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288927-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

In tema di giudizio abbreviato, le valutazioni espresse in sede cautelare, anche nel caso in cui abbiano condotto all'annullamento dell'ordinanza per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, non vincolano il giudice del merito, né gli impongono un obbligo qualificato di motivazione. (Vedi: Sez. U, n. 20 del 1993, Rv. 195352-01; Sez. U, n. 11 del 1994, Rv. 198213-01).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)