Sez. U, Sentenza n. 18339 del 31/03/2004 Cc. (dep. 20/04/2004) Rv. 227359 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Appello instaurato dal P.M. - Effetti della decisione - Preclusione allo stato degli atti per le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte - Sussistenza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE
La decisione emessa sull'appello instaurato dal pubblico ministero contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare personale, una volta divenuta definitiva, ha efficacia preclusiva, "rebus sic stantibus", in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche a quelle deducibili, in quel giudizio; pertanto le questioni dedotte, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, restano precluse nel procedimento cautelare eventualmente attivato dal P.M. mediante nuova richiesta nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)