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Sez. 1, Ordinanza n. 16106 del 14/06/2019 (Rv. 654626 - 01)

BORSA - IN GENERE | Contratto di prestazione di servizi di investimento - Ordini di acquisto - Modalità di trasmissione - Previsione nel contratto quadro - Necessità - Modifica e revoca delle modalità - Forma scritta - necessità - Fondamento
Stato
decisa il 2019-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654626-01

BORSA - IN GENERE

In tema di contratti di investimento, la pattuizione relativa alle modalità con cui debbano essere impartiti i singoli ordini costituisce elemento essenziale del contratto-quadro e soggiace all'obbligo della forma scritta, a norma degli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e 30, comma 2, lett. c), del regolamento Consob n. 11522 del 1998, sicché essa può essere revocata o modificata solo attraverso un nuovo accordo da adottarsi nella medesima forma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 1, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Cod. Civ. art. 1418 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)