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Sez. 1 - , Sentenza n. 19759 del 09/08/2017 (Rv. 645194 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Intermediazione finanziaria - Forma scritta - Contratto quadro - Necessità - Singoli ordini di investimento (o disinvestimento) - Esclusione - Limite - Previsione convenzionale della forma - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645194-02

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE

In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è invece soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita "ad substantiam", è estensibile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell'ipotesi degli ordini suddetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)