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Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 07/11/2007 Ud. (dep. 11/02/2008) Rv. 238980 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ambiente - Soggetti responsabili - Delega di funzioni - Ammissibilità - Requisiti.
Stato
decisa il 2007-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238980-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo. (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato inefficace l'atto di delega conferito ad un proprio dipendente dall'imputato, titolare di un impianto di produzione di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto mancante dei predetti requisiti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)